Regolamento

REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 3 DELLO STATUTO

 Approvato con deliberazione n. 10 del 1 febbraio 2000

ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi che l’Ente pone in essere, in conformità ai fini di cui allo Statuto e nell’ambito della competenza territoriale individuata nello stesso Statuto.
ART. 2: STRUMENTI PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI STATUTARI 
I fini statutari vengono perseguiti, di norma, attraverso:
a) contributi al pagamento di rette di mantenimento per i minori dai 3 ai 18 anni in forma semiconvittuale o, in casi eccezionali, in forma convittuale, presso Istituti appositamente convenzionati;
b) concessione di sovvenzioni, contributi una tantum, sussidi o ausili finanziari, in favore di persone, famiglie, associazioni di volontariato, scuole e istituzioni in genere, comunità parrocchiali, che ne facciano richiesta, per promuovere la diffusione dei diritti dell’infanzia;
c) promozione di iniziative, autonome e/o in collaborazione con altri Soggetti istituzionali, con Associazioni di volontariato o con Enti Benefici, per la tutela e valorizzazione dei bisogni e dei diritti delle bambine e dei bambini, in direzione dell’affermazione dei valori della solidarietà e dell’inviolabilità dell’infanzia.
ART. 3: ENTITA’ DEGLI INTERVENTI 
L’entità delle risorse finanziarie destinate alle prestazioni da erogarsi in conformità all’art. 2 lett. a) e lett. b) e per la promozione delle iniziative di cui all’Art. 2 lett. c) del presente Regolamento, viene determinata in sede di adozione del bilancio preventivo, mediante apposito atto deliberativo. 
ART. 4A: MODALITA’ DI CONVENZIONE 
L’Ente “Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia” istituisce un Albo delle Associazioni e degli Enti, con i quali sviluppare le iniziative di cui all’art. 2, attraverso specifiche convenzioni. A tale scopo l’Ente promuove l’informazione delle sue iniziative nei confronti di tutti i Soggetti che operano nell’ambito territoriale della Regione.Gli Enti collaboranti dovranno appartenere alle categorie di seguito elencate:

Enti Ecclesiastici Ass. di volontariato Albo regionale(L. 266/91) Associazioni non iscritte Cooperative Sociali Fondazioni

1. Riconoscimento giuridico
 
2. Bilancio consuntivo ultimi tre anni
 
3. Bilancio preventivo anno in corso
 
4. Relazione attività svolta e quadro delle risorse umane
 
5. Autorizzazione della curia competente per territorio per l’adesione
 
6. Visita ispettiva

1. Decreto iscrizione Albo regionale

2. Bilancio consuntivo ultimi tre anni

3. Bilancio preventivo anno in corso

4. Relazione attività svolta e quadro delle risorse umane

5. Visita ispettiva

1. Atto costitutivo e Statuto

2. Bilancio consuntivo ultimi tre anni

3. Bilancio preventivo anno in corso

4. Relazione attività svolta e quadro delle risorse umane

5. Visita ispettiva 

1. Atto costitutivo e Statuto

2. Bilancio consuntivo ultimi tre anni

3. Bilancio preventivo anno in corso

4. Relazione attività svolta e quadro delle risorse umane

5. Decreto iscrizione albo prefettizio

6. Visita ispettiva

1. Atto costitutivo e Statuto

2. Bilancio consuntivo ultimi tre anni

3. Bilancio preventivo anno in corso

4. Relazione attività svolta e quadro delle risorse umane

5. Riconoscimento giuridico o ecclesiastico

6. Visita ispettiva

Inoltre, stipula convenzioni con Istituti qualificati che accolgano in forma semiconvittuale (o, in casi eccezionali, convittuale) bambine e bambini nella Regione Campania.I criteri della convenzione devono prevedere:
1) La possibilità da parte dei richiedenti di presentare, oltre alla documentazione utile ai fini della convenzione, una relazione dei Servizi Comunali che attesti le attività svolte dai richiedenti relative agli scopi della convenzione;
2) Una rotazione perequativa dei contributi, con una gradualità che privilegi i territori in cui gli EE.LL. assumano un impegno analogo a quello della Fondazione, dal momento che l’erogazione dei fondi di cui all’oggetto vuole avere un fine propulsivo e non sostitutivo rispetto alle azioni dovute degli EE.LL..  
ART. 4B: MODALITA’ PER L’ACCESSO AD EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITA’ E/O INIZIATIVE
L’Ente “Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia” prevede erogazioni e contributi per progetti di carattere generale o per interventi riguardanti singoli individui.Le domande per la fruizione degli interventi di cui alla lettera b) dell’art. 2, opportunamente motivate, dovranno essere presentate alla Fondazione entro il 30 settembre di ogni anno, dai soggetti che si assumono la responsabilità dell’attuazione dei progetti finalizzati a promuovere la cultura dei diritti delle bambine e dei bambini, e dovranno essere altresì documentate e corredate da:
1) Statuto delle Associazioni richiedenti;
2) Indicazione del Codice Fiscale o della Partita I.V.A.;
3) Dettagliata descrizione delle attività e/o dei progetti da realizzare, con la relativa previsione di spesa e con l’indicazione dell’entità del contributo richiesto.Esse saranno esaminate secondo i seguenti criteri di preferenza:
1) Attività svolte in zone considerate a rischio secondo le risultanze socio-ambientali;
2) Attività inserite in progetti che prevedono l’intervento integrato di più Enti ed Istituzioni o che tendono ad avviare progetti di integrazione;
3) Attività dirette alla formazione professionale;4) Attività di ricerca e documentazione.Per gli interventi a carattere individuale, le richieste dovranno essere accompagnate dalla descrizione e documentazione completa del problema che si intende affrontare, dal preventivo delle spese ipotizzabili e dall’indicazione dell’entità del contributo di cui dovrebbe farsi carico la Fondazione.
ART. 4C: ISTRUTTORIA E VERIFICA DEI RISULTATI
L’Ente provvede all’istruttoria ed all’esame dell’istanza, nonché ad ogni altro adempimento inerente al conseguente provvedimento.Nel caso di dichiarazioni mendaci e/o di false attestazioni o documentazioni, la richiesta è nulla di diritto ed il dichiarante è punibile con le sanzioni previste dagli artt. 483 e 495 del C.P., a meno che il fatto non costituisca più grave reato.Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il richiedente è invitato ad integrarla entro quindici giorni dalla data della richiesta di integrazione.L’Ente adotta i propri provvedimenti sulla base delle dichiarazioni e delle documentazioni, ma può anche provvedere d’ufficio ad acquisire elementi integrativi e/o di confronto a mezzo dei propri organi.L’Ente si riserva, inoltre, ogni eventuale, opportuno controllo sull’effettiva attuazione dei progetti e programmi finanziati e sui risultati conseguiti ed è opportuno precisare, a tal proposito, che, in caso di mancata attuazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di quanto erogato.
ART. 5: MODALITA’ PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI La richiesta di contributi economici in favore delle bambine e dei bambini di cui all’art. 2 del Regolamento, indirizzata all’Ente “Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza dell’Infanzia”, dovrà essere presentata per iscritto da chi è tenuto a provvedere al loro mantenimento, e dovrà contenere le esatte generalità del bambino e del richiedente, il tipo di prestazione richiesta, tutte le notizie ed informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte degli organi dell’Ente, nonché un esplicito riferimento a eventuali altre richieste effettuate presso altri Enti.Alla richiesta dovrà essere allegata un’autocertificazione a riprova delle dichiarazioni fatte, contenente ogni ulteriore particolare circostanza idonea a chiarire la natura, l’origine e l’entità del bisogno (composizione della famiglia, busta paga, certificati di disoccupazione di tutti i componenti maggiorenni del nucleo, ricevuta canone d’affitto, certificazioni mediche, ecc.).La richiesta andrà protocollata il giorno stesso della presentazione.Il termine utile per la presentazione della domanda per ogni anno scolastico sarà improrogabilmente il 30 giugno.In mancanza dei requisiti previsti dal presente articolo, il richiedente sarà invitato a regolarizzare l’istanza entro i 15 giorni successivi alla data di richiesta di integrazione.Se più soggetti concorreranno alla concessione del beneficio, l’Ente individuerà quali dei soggetti richiedenti abbiano titolo preferenziale alla fruizione del beneficio, secondo i seguenti criteri:
1. Soggetto privo di reddito familiare che non abbia fruito di altri contributi (eccettuato il minimo vitale): Punti 6
2. Soggetto con reddito familiare fino a 14 milioni annui: Punti 2
3. Soggetto con reddito familiare da 14 a 24 milioni e tre figli: Punti 1
4. Soggetto con invalidità attestata di oltre il 60%, purché già rientrante nelle categorie 1, 2, 3: Punti 2
5. Soggetti figli di genitori divorziati o separati, anche di fatto: Punti 1
6. Soggetti con genitore detenuto: Punti 1
7. Soggetto con genitore tossicodipendente riconosciuto da struttura Sanitaria: Punti 1
8. Soggetto appartenente a famiglia monoparentale: Punti 1
Le soglie di reddito previste dai punti 2 e 3 saranno definite dal Consiglio di Amministrazione anno per anno, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di assoluta parità fra gli appartenenti all’ultimo livello della graduatoria elaborata dagli Uffici tecnici, si procederà tramite sorteggio all’identificazione dei soggetti cui concedere il contributo. Il sorteggio sarà garantito dalla commissione tecnico scientifica di cui al successivo art. 6.L’Ente si riserva, comunque, facoltà di accertamento della sussistenza delle situazioni dichiarate dai soggetti richiedenti sui quali ricadranno le conseguenze previste dalla legge in casi di mendacio.Al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti di tutti gli Interessati, il bando per l’ammissione ai contributi sarà inoltrato entro il 2 maggio alla Caritas regionale e alle seguenti Istituzioni: Amministrazioni Provinciali e Provveditorati agli Studi della Regione Campania.
ART. 6: MODALITA’ DEL CONTROLLO
Al fine di garantire la trasparenza nella gestione dei contributi e verificare l’efficacia degli interventi, l’Ente “Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza dell’Infanzia” provvederà ad esercitare, attraverso propri delegati, le più opportune forme di controllo. Esse prevederanno sia l’accertamento della regolarità dell’erogazione dei servizi, sia della qualità degli interventi rispetto agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Inoltre, l’Ente “Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza dell’Infanzia” potrà richiedere agli altri soggetti che collaborano all’iniziativa di concordare forme e strumenti per controlli incrociati. L’Ente si riserva infine di sospendere con effetto immediato, salvo ulteriori azioni di rivalsa, ogni contributo in caso di accertamento di grave inadempienza.A tale scopo si istituisce una Commissione cui i delegati preposti al controllo sulle attività finanziate faranno pervenire una relazione sull’andamento dei progetti. Tale commissione si riunisce almeno una volta al quadrimestre.La Commissione ove riscontri un cattivo od anomalo utilizzo dei fondi erogati provvederà a convocare i Soggetti che hanno assunto la responsabilità del progetto al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.Al termine dell’audizione, che è considerata espletata anche in caso di ingiustificata mancata presentazione dei responsabili del progetto, regolarmente invitati almeno 15 giorni prima, la Commissione decide sulla sospensione.La sospensione durerà fino alla definitiva decisione sulla revoca del contributo che spetta al Consiglio di Amministrazione dell’Ente.Nel caso che il Consiglio di Amministrazione non ritenga di procedere alla revoca dell’erogazione del contributo, esso riprenderà con effetto retroattivo senza che ciò comporti alcuna responsabilità da parte dell’Ente o dei suoi Organismi per la sospensione operata.La Commissione sarà composta dai membri della Commissione Assistenza dell’Ente, con l’integrazione di un Funzionario dell’Ente e di tre esperti designati dal C.d.A.. Alla stessa Commissione sono attribuiti i compiti di valutazione dei problemi e degli elementi di contenzioso che dovessero essere segnalati dai soggetti interessati agli interventi assistenziali.
ART. 7: DECISIONE SULLA RICHIESTA
La decisione di erogare o meno una prestazione economica sollecitata spetta al Consiglio di Amministrazione che dovrà preliminarmente verificare anche la compatibilità finanziaria del contributo rispetto al bilancio della Fondazione, motivando adeguatamente le proprie scelte e precisando, in caso di accoglimento di una richiesta, la natura e l’entità della prestazione da erogare, nonché le eventuali condizioni e formalità cui lo stanziamento è soggetto.Nel caso in cui la domanda venga respinta, la decisione di rigetto, corredata dall’indispensabile motivazione, deve essere tempestivamente comunicata al richiedente.
ART. 8: EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
L’erogazione della prestazione economica viene effettuata mediante mandato di pagamento da emettersi entro 30 giorni dalla data di esecutività dell’atto deliberativo.
ART. 9: TRASPARENZA
Al fine da garantire la massima trasparenza relativamente all’operato dell’Ente, viene assicurata agli interessati la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità d’accesso e sugli interventi, attraverso gli uffici competenti, gli organi di stampa e ogni altro mezzo ritenuto opportuno a divulgare la conoscenza degli scopi e delle attività della Fondazione.
ART. 10: PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
Copia del presente Regolamento, a norma dell’art. 4della Legge n. 241 del 07.08.1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico, affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento.
ART. 11: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà conseguito il visto di legittimità del CO.RE.CO.
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